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Fatturazione Elettronica B2B aggiornamento quadro normativo, obblighi e regole tecniche

Fatturazione Elettronica B2B aggiornamento quadro normativo, obblighi e regole tecniche

Conosci l’adeguamento del Quadro Normativo per la Fatturazione Elettronica B2B? Sapevi che occorre attivare un processo analogo a quello per le Fatture PA?

Ormai tutti sanno che le organizzazioni devono intraprendere un percorso obbligatorio di digitalizzazione per quanto riguarda la Fatturazione Elettronica tra i privati, in particolare nei rapporti B2B.

In vista dell’imminente entrata in vigore dell’obbligo il 1 gennaio 2019, in questo articolo abbiamo fatto un riassunto per quanto riguarda gli obblighi e gli esoneri, le regole tecniche e le sanzioni previste, nonché elencato la cronologia delle varie leggi per dare una visione completa del quadro normativo.


Mettiamo in evidenza fin da subito la novità di questi giorni:

  • 15 Ottobre 2018 – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 23: Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici. ( mancano meno di 100 giorni all’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica anche fra i privati, in particolare nei rapporti B2B.)

Di conseguenza per adempiere all’obbligo di Fatturazione Elettronica tra privati stabilito appunto dalla Legge di Bilancio 2018, occorre attivare un processo analogo a quello per le Fatture emesse verso la PA: il documento elettronico deve essere in formato strutturato XML, diretto allo SdI e conservato a norma.

 Fatturazione Elettronica B2B e PA: cronologia normativa

  • Legge 11 marzo 2014, n. 23
    delega fiscale: incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica
  • Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. , n. 127
    opzione per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, ovvero fatturazione elettronica tramite SdI
  • Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
    obbligo di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, ovvero fatturazione elettronica tramite SdI
  • Legge 205/2017 – Bilancio di previsione dello Stato
    obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI
  • Richiesta di deroga alla UE
    motivi fiscali e non fiscali esclusione dei minimi
  • Provvedimento attuativo Direttore Agenzia Entrate (30/04/2018) Comunicato stampa del consiglio dei ministri n.23/10148 (15/10/2018)
  • DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (GU N. 247 DEL 23/10/2018)

IMPORTANTE

In attesa di aggiornamenti per quanto riguarda il DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 che sarà presentato in Parlamento per la conversione in legge, rimane valido il Decreto Legislativo 127/2015


 Fatturazione Elettronica B2B e PA: quali sono gli obblighi e gli esoneri?

Decreto Legislativo 127/2015 – Comma 909

…<omissis…> « Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all’allegato A del DM 3 aprile 2013, n. 55 (FatturaPA)

…<omissis…>
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E’ comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27 <…omissis> e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, <…omissis>»

Campagna rottamazione FE

 Fatturazione Elettronica non aderente agli obblighi: quali sono le sanzioni?

Decreto Legislativo 127/2015 …

…<omissis…>  «6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.» … <…omissis>»

“… il documento emesso in qualsiasi altra forma non ha nessuna validità e l’emittente sarà soggetto all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997 il quale prevede un pagamento variabile dal 90% fino al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o registrato in modo adeguato …”

 La conservazione ai fini fiscali per la Fatturazione Elettronica 

Decreto Legislativo 127/2015 …

…<omissis…>  «6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. … <…omissis>»

 Entrata in vigore della Fatturazione Elettronica e anticipazioni a luglio 2018 

Decreto Legislativo 127/2015 …

…<omissis…> «b) all’articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. A decorrere dal 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.»

…<omissis…>

916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019. <…omissis>

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:

  • cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese

Nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.» <…omissis>

 Le regole tecniche per l’emissione e la ricezione della Fatture Elettroniche

Provvedimento attuativo Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 del 30/04/2018

  • La Fattura Elettronica (FE) è un documento informatico strutturato XML trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) e da questo recapitato al soggetto ricevente. La fattura diversamente prodotta si considera non emessa.
  • La FE contiene le informazioni stabilite dall’articolo 21 o 21 bis del DPM 633/1972 (IVA). A integrazione il file XML può contenere ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo o passivo.
  • La trasmissione della FE può essere effettuata con le seguenti modalità:
    1. Posta Elettronica PEC
    2. Sistema SdICoop su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service
    3. SdiFTP di trasmissione dati tra terminali remoti con accreditamento e Codice Destinatario
  • Per ogni fattura o lotto di fatture XML SdI procede a controlli e se il file è firmato digitalmente SdI effettua un controllo sulla validità del certificato. 

 Fatturazione Elettronica: notifiche e ricevute Sdi

  • Nel caso di corretto inoltro al destinatario, lo Sdi invia al trasmittente una Ricevuta di Consegna
  • Nel caso di mancato di superamento dei controlli effettuati dallo SdI viene recapitata al trasmittente una Notifica di Scarto e la fattura si ha per non emessa. Il trasmittente ha tempo 5 giorni dalla notifica di scarto per riemettere la fattura con stesso numero e data (e la correzione specifica formale).
  • Nel caso in cui la fattura da riemettere avesse un impatto a livello fiscale (IVA a credito) allora è necessaria una nota di riconciliazione interna.
  • Nel caso lo Sdi non riuscisse a trasmettere la fattura al destinatario (per mancata individuazione di un canale di recapito o impossibilità di natura tecnica) viene inviata al trasmittente una Ricevuta d’Impossibilità di recapito. Lo Sdi rende disponibile la fattura nell’area riservata del ricevente per far sì che possa scaricarsi la fattura stessa.

 Fatturazione Elettronica: Esigibilità / Deducibilità ai fini IVA  

FATTURE ATTIVE

  • La data di emissione della e-fattura è quella riportata (obbligatoriamente) nel documento.
    Tale data è quella da cui l’IVA diventa esigibile
  • Se il sistema dovesse scartare l’e-fattura, la stessa si considera NON EMESSA ed il cedente deve emettere una nota di variazione interna qualora l’avesse già registrata

FATTURE PASSIVE

  • Per esercitare la detrazione fa fede la data indicata nella ricevuta di consegna rilasciata dallo SdI

Ricordiamo le notizie stampa di questi giorni…

  • DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (GU N. 247 DEL 23/10/2018)
  • 15 Ottobre 2018 – Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 23: Si mantiene l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019, riducendo per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici. Mancano meno di 100 giorni all’entrata in vigore dell’obbligo di fattura elettronica anche fra i privati, in particolare nei rapporti B2B.

 

Avvalersene già da oggi di un sistema documentale completo significa arrivare preparati e con gradualità ad un importante cambiamento di offerta sul mercato e sfruttarne da subito i vantaggi in termini di sicurezza, spazio, tempo e denaro.

 

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