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Esterometro: abolizione a partire da LUGLIO 2022

Esterometro: abolizione a partire da LUGLIO 2022

La legge di Bilancio 2021 stabilisce che a partire dal 1° luglio 2022, i dati attualmente trasmessi tramite l’Esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate telematicamente tramite il SdI

L’abolizione dell’esterometro è stata rimandata al 1° luglio 2022.

L’articolo 1, comma 1103, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), stabilisce che a partire dal 1° luglio 2022 (precedentemente dal 1° gennaio 2022), i dati attualmente trasmessi tramite l’Esterometro dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate telematicamente tramite il SdI, utilizzando il formato XML della fattura elettronica. Ma poiché la finalità è solo di natura contabile e SdI non provvederà alla consegna di dette fatture, rimane a carico dell’azienda emittente l’onere di consegna ai propri clienti nella modalità usuale.

Esterometro: abolizione a partire da gennaio 2022

 Cos’è l’esterometro?

L’Esterometro è la “comunicazione dei dati relativi alle operazioni verso o da soggetti non residenti in Italia” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Ad oggi la fatturazione estera prevedeva due passaggi alternativi:

  • Trasmissione fatture elettroniche tramite SdI OPPURE
  • Creazione mensile di un documento (esterometro) con i dati relativi all’operazione da inviare all’Agenzie delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2021 con l’abolizione dell’esterometro mira a semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA: continuerà a essere utilizzato pertanto un unico canale di trasmissione, il Sistema di Interscambio (SdI), sia per trasmettere le fatture elettroniche, sia per inviare all’Agenzia i dati delle operazioni con l’estero.

 Fatturazione Elettronica Attiva Estero CEE/ExtraCEE

Bisognerà adeguare le proprie soluzioni documentali in modo che le fatture estere vengano generate in formato XML e vengano quindi inviate, recepite e visualizzate in tale formato.
Rimane invariato il compito del fornitore di spedire ugualmente la mail della fattura estera in formato PDF al cliente finale.

 Fatturazione Elettronica Passiva: AutoFatture e Note Integrative

L’operatività cambierà in relazione alla gestione del fatturato passivo, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica. In tale contesto il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà prevedere all’interno del proprio gestionale la generazione di un documento elettronico in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate tramite il SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

I tipi documento da trasmettere al SdI saranno i seguenti:

  • Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (TD17)
  • Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (TD18)
  • Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72 (TD19).

Tali documenti saranno recapitati dal SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi comprensivi delle ricevute di ricezione di tipo MT, che dovranno essere collegate al documento di acquisto da cui si era originato il documento elettronico.
Nello scenario che si verrà a creare, lo stesso documento XML sarà presente sia come documento attivo (inviato al SdI) che come documento passivo (ricevuto dal SdI); in questo secondo caso il documento in questione non dovrà essere registrato pertanto sarà necessario intervenire applicativamente in modo da separare questi documenti “passivi” dagli altri. Per il cliente che usa il canale SdiCoop, un modo per facilitare la segregazione dei documenti di ritorno dal SdI, potrebbe essere l’utilizzo, in fase di generazione XML, di un Codice Univoco specifico individuato tra quelli a disposizione del cliente.

 Sanzioni

Sono previste sanzioni per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 nei seguenti casi:

  • in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
  • la sanzione sarà ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione sarà effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite.

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