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Fatturazione elettronica 2019 proroga: come adeguarsi correttamente

Fatturazione elettronica 2019 proroga: come adeguarsi correttamente

Cosa fare per essere in regola ed evitare le sanzioni: tutte le novità relative alla fatturazione elettronica (e non solo) stabilite dal decreto Crescita 2019.

Nel decreto fiscale pubblicato lo scorso dicembre (collegato alla legge di Bilancio 2019) sono state introdotte modifiche relative alla fatturazione elettronica per il 2019 che, tra l’altro, includono come vedremo una piccola proroga nei termini di emissione del documento fiscale rispetto all’operazione commerciale. Sono inoltre confermate le categorie di soggetti che sono esonerati dall’obbligo di emettere fattura elettronica. Ma procediamo con ordine.


Fatturazione elettronica 2019 proroga: come adeguarsi correttamente


 Emissione della fattura elettronica, cosa è cambiato da luglio 2019

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è entrato in vigore il primo gennaio 2019, il legislatore aveva però concesso sei mesi di moratoria affinché le aziende si abituassero alla nuova procedura e aggiornassero i loro sistemi per essere in regola. Tale periodo è terminato con la fine di giugno, quindi dal 1° luglio 2019 tutti i soggetti titolari di partita Iva devono rispettare i termini di emissione della fattura elettronica. Ciò che è stato introdotto dal Decreto Crescita 2019 riguarda proprio questi ultimi, ossia: prima era stato stabilito che il documento fiscale dovesse essere mandato entro i 10 giorni dallo svolgimento dell’operazione commerciale, con il Decreto questo limite è stato spostato a 12 giorni.
In generale, se questi termini non vengono tenuti in considerazione, come previsto dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 417/97, la sanzione amministrativa è compresa tra il 90 e il 180 per cento dell’imposta relativa all’imponibile che non è stato documentato in modo corretto, rimaneva solo un’unica eccezione (però solo sino alla fine di settembre) per i contribuenti con liquidazione dell’Iva mensile.
All’indomani del primo luglio sono ancora contemplate sanzioni ridotte nel caso di ritardi (per cui si prevede una diminuzione dell’80% per l’ultimo trimestre dell’anno), inoltre le multe diminuiscono per chi entro il termine per la liquidazione del mese (o del trimestre) successivo emette la fattura elettronica e per il committente che abbia compiuto errori nella detrazione Iva o nella sua regolarizzazione.
È giusto qui ricordare, che anche a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, continua a esserci la possibilità di emettere fattura differita e cioè di inviare le fatture entro il 15 del mese successivo alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio. Le aziende in questo caso prepareranno un documento di trasporto o comunque di accompagnamento (che descriva l’operazione, la data in cui è stata effettuata e le parti contraenti) nel momento in cui vi è il passaggio effettivo del bene o servizio, ma liquideranno l’Iva nel mese in cui è avvenuta l’operazione commerciale.
A questo proposito, però, un’altra piccola incombenza scattata dal primo di luglio è quella relativa all’obbligo di specificare nel campo “data in cui è effettuata la cessione di beni” se il mese di emissione della fattura è diverso da quello della cessione di beni o servizi.
D’altra parte, per semplificare la gestione della numerazione delle fatture è stato deciso che esse devono essere emesse in ordine numerico progressivo ma non obbligatoriamente in ordine successivo di data.

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 Gli esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica

Nel Decreto Crescita 2019 è stata pubblicata la lista definitiva di coloro che sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, si tratta: dei contribuenti nel regime dei minimi e nel regime forfettario; degli agricoltori in regime speciale, di medici, farmacisti e operatori sanitari relativamente alle operazioni che comportano trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria (cosa che aveva sollevato problemi di privacy); di Associazioni sportive dilettantistiche nel regime forfettario (con ricavi fino a 65mila euro) e di tutte quelle imprese che cedono beni e servizi a non residenti sia comunitari sia extra comunitari.

 Scontrino elettronico obbligatorio nel 2019 solo per i più grandi e per quasi tutti i negozi dal 2020

Dal primo luglio 2019 i grandi esercizi commerciali (con un giro d’affari superiore ai 400mila euro) hanno l’obbligo di inviare telematicamente i dati della transazione all’Agenzia delle Entrate.
Dal 1° gennaio 2020 anche tutte le realtà più piccole saranno obbligate a memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, con le sole esclusioni di farmacie, tabaccai, edicole, venditori di prodotti agricoli e di servizi di telecomunicazione e aziende di trasporto pubblico (per questi il biglietto di trasporto assolve la funzione di certificazione fiscale).

 Guardando al futuro, la fattura elettronica europea

Dal 2020 tutte le Pubbliche Amministrazioni europee per la fatturazione elettronica sono tenute ad allinearsi ai formati previsti dalla Norma Europea e dalla Direttiva 2014/55/UE. Tale direttiva ha condotto all’elaborazione di un modello semantico dei dati delle fatture per assicurare interoperabilità tra documenti di nazioni diverse.
Più nello specifico, dal punto di vista tecnico, da aprile di quest’anno per le amministrazioni o enti aggiudicatori centrali e a seguire per tutte le altre sarà obbligatorio produrre e ricevere documenti fiscali nei formati XML UBL 2.1 (che consente di utilizzare oltre 60 documenti di business, mentre è in arrivo XML UBL 2.2 a cui migrerà l’attuale formato per essere in grado di gestire 80 tipi di documenti, supportando tutte le fasi del ciclo dell’ordine e facilitando, per esempio, le attività di riconciliazione) e CII 16B, formati conformi alla norma tecnica europea EN 16931.


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