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Cosa si intende per firma elettronica semplice

Cosa si intende per firma elettronica semplice

Ogni giorno utilizziamo la firma elettronica semplice quasi senza rendercene conto: ecco tutto quello che bisogna sapere sul suo valore e le differenze con le altre sottoscrizioni.

Inserire le credenziali di accesso a un servizio, inviare una normale email: ogni giorno, per numerose attività quotidiane, senza rendercene quasi conto usiamo la firma elettronica semplice. Questo standard internazionale definisce la più debole della categoria delle firme elettroniche, capace di attribuire un valore probatorio che in caso di contestazioni non è incontrovertibile e deve essere valutato dal giudice caso per caso. Considerando la sua diffusione è utile conoscerla meglio, per capirne l’utilità e i limiti rispetto ad altre forme di sottoscrizione digitale.

Che cos’è la firma elettronica semplice e perché è “debole”

Sostanzialmente, la firma elettronica semplice è uno standard definito dal regolamento europeo eIDAS che prevede l’utilizzo di dati in formato elettronico connessi ad altri dati per associazione logica e possono essere utilizzati per apporre una firma. Consente una forma di autenticazione di un documento, dunque ha una valenza legale e può essere ammessa come prova in sede giudiziaria. Tuttavia, tale valore probatorio non è forte, motivo per cui la firma elettronica semplice viene anche definita colloquialmente “debole”. Infatti, può essere disconosciuta e contestata con facilità, in quanto non comporta l’onere della prova a carico di chi la ripudia. Inoltre, non attribuisce neppure al documento cui viene apposta un elevato grado di affidabilità: per le caratteristiche tecniche che la definiscono, la firma elettronica semplice non è in grado di assicurare autenticità e integrità di un documento.

Lo dice anche il CAD, Codice dell’amministrazione digitale, che all’articolo 20 spiega in modo chiaro qual è l’impatto delle diverse tipologie di firma su un documento informatico. L’articolo indica che un documento informatico assume l’efficacia probatoria della scrittura privata, cioè quella prevista dall’articolo 2702 del codice civile, quando viene sottoscritto con una firma elettronica qualificata, categoria in cui spicca la firma digitale, o una firma elettronica avanzata.

Gli svantaggi della firma elettronica semplice

Si evince quindi che la firma elettronica semplice non è in grado di rendere un documento informatico forte dal punto di vista legale quanto una scrittura privata, perché non può garantire né l’immodificabilità di un documento, dunque la sua autenticità e integrità, né consente di ricondurre con assoluta certezza quel contenuto a un autore particolare.

Si pensi per esempio al caso in cui in modo incauto si lasciasse il proprio computer acceso e disponesse delle credenziali per accedere alla casella di posta elettronica personale. Chiunque potrebbe inviare un comune messaggio di posta spacciandosi per il titolare di quell’account e di per sé il messaggio di posta elettronica non ha caratteristiche tecnologiche tali da impedire il suo sfruttamento da parte di altri che non sia il legittimo proprietario. Dunque, non si potrebbe accertare con sicurezza chi sia davvero l’autore di quella email contestata: si finirebbe davanti al giudice, il quale si ritroverebbe a valutare il caso secondo sua discrezione.

A cosa serve la firma elettronica semplice?

Da sottolineare però che la firma elettronica semplice ha comunque la sua utilità per un uso quotidiano legato alla gestione di comunicazioni, servizi e documenti non riservati e non strategici, che non prevede dunque il ricorso obbligatorio a strumenti di sottoscrizione particolarmente forti.

È comoda, può essere utilizzata da chiunque in modo anche involontario, non richiede spese e fornisce un livello base di autenticazione. Fornisce quindi un servizio semplice e flessibile, da usare ogni giorno per svolgere numerose funzioni dell’operatività comune di professionisti, aziende e comuni cittadini, con un buon livello di personalizzazione ma senza i requisiti necessari per compiere in sicurezza azioni complesse. Per esempio, può essere usata per recepire l’informativa privacy prevista dal GDPR e presente per legge sui siti internet.

Le altre tipologie di firma

Non si siglerà dunque un contratto con la firma elettronica semplice, non si disporranno investimenti, accordi, transazioni con questa tipologia di standard eIDAS. Per queste necessità, sono a disposizione modelli che offrono un valore legale più forte:

  • Firma elettronica avanzata: è composta da dati che permettono la connessione in modo univoco al firmatario, dunque offre più garanzie di sicurezza rispetto alla firma elettronica semplice. Ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, può essere utilizzata anche per accordi che riguardano gli immobili. Tuttavia, proprio come accade per una comune scrittura privata su carta, può essere disconosciuta senza particolare difficoltà dal suo sottoscrittore. Per esempio, è una firma elettronica avanzata la firma grafometrica, cioè quella tracciata a mano dal firmatario con una penna elettronica o col proprio dito su un supporto digitale come un tablet.

  • Firma elettronica qualificata: è la soluzione più sicura, in grado di assicurare ad alti livelli l’autenticità di una sottoscrizione tanto che ha lo stesso valore legale della firma tracciata a mano. In più, inverte l’onere della prova, per cui chi la disconosce deve dimostrare in modo concreto il perché di tale decisione. Fa parte di questa categoria la firma digitale. È composta da una doppia chiave, una privata di cui dispone solo il proprietario e una pubblica che servirà al destinatario del documento per decrittare la chiave privata.

Per usufruire di queste tipologie di firma è necessario rivolgersi a un provider di servizi fiduciari, che saprà anche consigliare al meglio l’utente su quale standard eIDAS sia più utile per le proprie necessità.

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