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Obbligo di invio di ordine elettronico tramite il NSO: quali i documenti coinvolti

Obbligo di invio di ordine elettronico tramite il NSO: quali i documenti coinvolti

Al NSO dovranno essere trasmessi i documenti che attestano l’acquisto di beni e prodotti necessari alla pubblica amministrazione, l’acquisto di servizi e i documenti attestanti l’esecuzione degli acquisti.

Il NSO, Nodo Smistamento Ordini, è una tecnologia che inciderà sulla digitalizzazione del public procurement. Il sistema gestionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria di Stato, si occuperà infatti di smistare i documenti relativi agli ordini e all’esecuzione degli acquisti tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, i loro intermediari e le aziende fornitrici. L’ambito in cui dunque si trova a dover operare il Nodo Smistamento Ordini è quello dell’approvvigionamento degli enti pubblici del settore sanitario, non solo per quanto riguarda i rifornimenti di prodotti medicali, ma anche per i servizi professionali di cui dovessero aver bisogno.

Obbligo di invio di ordine elettronico tramite Il NSO: quali i documenti coinvolti

Decreto Ministeriale 
del 27 dicembre 2019: 
aggiornamento D.M. 
7 dicembre 2018
 
per l’Ordine Elettronico 
per enti e fornitori 
della sanità

 I documenti da trasmettere via Nodo Smistamento Ordini

Come spiegato nel Decreto Legislativo del 7 dicembre 2018, il documento che prendendo il via dalla Legge di Bilancio 2018 introduce il Nodo di Smistamento Ordini, il sistema gestionale gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione di acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, intermediari e fornitori. Da sottolineare come l’obbligo di invio tramite NSO per questi soggetti riguardi sia gli ordini per beni sia per servizi.

Ne deriva che dovranno essere trasmessi al Nodo Smistamento Ordini quei documenti che attestano:

  • L’acquisto di beni e prodotti necessari alla pubblica amministrazione: da una parte, trattandosi di enti del Servizio Sanitario Nazionale, avremo i beni prettamente utili per le attività medicali (si pensi ad esempio a una fornitura di rulli di carta per ricoprire i lettini di un ambulatorio, oppure una fornitura di bisturi usa e getta). Dall’altra, anche per beni non direttamente correlati all’attività sanitaria (in questo caso per esempio si può pensare a una fornitura di computer per gli uffici amministrativi di un ospedale).
  • L’acquisto di servizi: questo aspetto riguarda i documenti per l’acquisto e, di conseguenza, il pagamento di svariate prestazioni. Per esempio, una consulenza in ambito privacy per capire come trattare i dati personali gestiti da un ospedale alla luce del GDPR.
  • Da trasmettere al Nodo Smistamento Ordini anche i documenti attestanti l’esecuzione degli acquisti, come per esempio lo stato avanzamento lavori.

Il nuovo obbligo di utilizzare il Nodo Smistamento Ordini dunque riguarda un’ampia gamma di ambiti legati al mondo della sanità pubblica, di conseguenza sono numerosi gli operatori privati interessati da questo nuovo strumento. Sarà infatti necessario adeguarsi e imparare a usarlo se si vorrà continuare a operare nel canale degli approvvigionamenti del settore Sanità sia che questo sia il core business dell’azienda (per esempio, un’impresa che realizza macchinari ospedalieri) sia che per la propria professionalità ci si trovi sporadicamente a lavorare con queste pubbliche amministrazioni (è il caso per esempio di un’azienda informatica che si trovi a partecipare a un bando di gara per la fornitura di monitor per una clinica pubblica).

 Gli enti pubblici sanitari coinvolti

Una volta chiariti quali sono i documenti che dovranno transitare attraverso il Nodo Smistamento Ordini, va precisato, per non avere dubbi riguardo ai propri rapporti di lavoro, quali sono le pubbliche amministrazioni coinvolte dal nuovo obbligo.

Ancora una volta, a chiarirlo è il DL 7 dicembre 2018. In particolare, all’articolo 2 la norma spiega che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale coinvolti sono quelli citati in una legge precedente, il Decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, articolo 19 comma 2. Tali soggetti, elencati proprio in quel testo, sono:

  • aziende sanitarie locali;
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni;
  • aziende ospedaliere universitarie che siano integrate con il Servizio Sanitario Nazionale;
  • istituti zooprofilattici.

Tutte queste istituzioni pubbliche dal 1° ottobre 2019 dovranno servirsi del Nodo Smistamento Ordini per la trasmissione degli ordini relativi ai propri acquisti. Lo strumento è stato pensato in un’ottica di sostegno alla trasparenza dei costi delle pubbliche amministrazioni sanitarie, per tenerli sotto controllo, ma anche per facilitare le operazioni di fatturazione grazie all’integrazione del NSO con la con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Soluzione Ordini Elettronici via NSO

 I dati che formano il documento da trasmettere al NSO

Ovviamente, i documenti sopra citati dovranno essere in formato digitale, secondo il principio della dematerializzazione e lo spirito stesso dell’introduzione del Nodo Smistamento Ordini. Dal punto di vista tecnico, come precisato nelle Linee Guida messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per documento si intende un file che contiene tutti i dati necessari per effettuare l’acquisto. Tra tali dati rientrano per esempio le caratteristiche del prodotto che l’ente andrà ad acquistare, in quali quantità e a che prezzo, ma anche i tempi di esecuzione dell’ordine. Un riepilogo dunque necessario per attestare l’ordine e capire di che cosa si tratti senza dubbi sulla spesa effettuata.

Questo tipo di documento, che sarà in formato UBL XML, sarà inserito in un messaggio, contenitore digitale che racchiude anche la busta di trasmissione, file in cui sono indicati destinatario e mittente del documento attestante l’ordine. Il tutto poi sarà posto al vaglio del Nodo Smistamento Ordini, che rileverà eventuali incongruità preservando l’amministrazione pubblica e il fornitore da errori.

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